Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. 302 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli agenti che secondo l'articolo precedente passeranno al servizio delle ferrovie dello Stato e che all'11 luglio 1913 non avranno superato il 35° anno di eta' saranno inscritti al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato a norma delle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto n. 229 del 22 aprile 1909 ed avranno facolta' di riscattare, a termini dell'art. 37 del testo medesimo, il tempo passato al servizio dell'esercizio sui tronchi di cui all'art. 1.
tolto: Quelli che a detta data avranno piu' di 35 anni di eta' continueranno ad essere inscritti od assicurati alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia e non sara' a loro applicabile il disposto del terz'ultimo comma dell'art. 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310.
tolto: Qualora la concessionaria o la sub-concessionaria non avessero ottemperato al disposto dell'art. 30 del capitolato annesso alla convenzione 15 dicembre 1905, circa l'inscrizione o l'assicurazione del personale alla Cassa nazionale di previdenza o vi avessero ottemperato solo in parte, si fara' il computo delle somme che per ciascun agente avrebbero dovuto essere versate dall'esercente a titolo di contributo a norma del citato articolo: vi saranno aggiunte quelle effettivamente trattenute al personale e la concessionaria o la sub-concessionaria predette saranno obbligate a versare allo Stato coi relativi interessi le somme risultanti, sotto deduzione della parte eventualmente gia' corrisposta alla Cassa nazionale.
tolto: Tali somme per coloro che dovranno essere inscritti al fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato serviranno per il riscatto di tutto o di parte del tempo impiegato in servizio della Societa' e la eventuale rimanenza andra' in conto della tassa d'entrata; per quelli invece inscritti o da inscrivere alla Cassa nazionale di previdenza le dette somme saranno versate alla Cassa stessa per conto dei singoli agenti a cura dell'Amministrazione ferroviaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-29;864~art10 · fonte del testo