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[1]Gli agenti che secondo l'articolo precedente passeranno al servizio delle ferrovie dello Stato e che all'11 luglio 1913 non avranno superato il 35° anno di eta' saranno inscritti al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato a norma delle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto n. 229 del 22 aprile 1909 ed avranno facolta' di riscattare, a termini dell'art. 37 del testo medesimo, il tempo passato al servizio dell'esercizio sui tronchi di cui all'art. 1.

[2]Quelli che a detta data avranno piu' di 35 anni di eta' continueranno ad essere inscritti od assicurati alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia e non sara' a loro applicabile il disposto del terz'ultimo comma dell'art. 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

[3]Qualora la concessionaria o la sub-concessionaria non avessero ottemperato al disposto dell'art. 30 del capitolato annesso alla convenzione 15 dicembre 1905, circa l'inscrizione o l'assicurazione del personale alla Cassa nazionale di previdenza o vi avessero ottemperato solo in parte, si fara' il computo delle somme che per ciascun agente avrebbero dovuto essere versate dall'esercente a titolo di contributo a norma del citato articolo: vi saranno aggiunte quelle effettivamente trattenute al personale e la concessionaria o la sub-concessionaria predette saranno obbligate a versare allo Stato coi relativi interessi le somme risultanti, sotto deduzione della parte eventualmente gia' corrisposta alla Cassa nazionale.

[4]Tali somme per coloro che dovranno essere inscritti al fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato serviranno per il riscatto di tutto o di parte del tempo impiegato in servizio della Societa' e la eventuale rimanenza andra' in conto della tassa d'entrata; per quelli invece inscritti o da inscrivere alla Cassa nazionale di previdenza le dette somme saranno versate alla Cassa stessa per conto dei singoli agenti a cura dell'Amministrazione ferroviaria.

Testo in vigore dal 19 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;864~art10 · fonte del testo