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[1]Per la provvista dei fondi occorrenti pel pagamento della indennita' di riscatto e della somma per l'acquisto del materiale rotabile e di esercizio del tronco Lucca-Bagni di Lucca il ministro del tesoro e' autorizzato a valersi dei mezzi indicati negli articoli 3 della legge 24 dicembre 1906, n. 638; 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731; 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228 e 1 della legge 21 marzo 1912, n. 191.
[2]Al pagamento delle provvisionali e del corrispettivo di riscatto di cui al precedente art. 2 sara' provveduto a carico del Ministero del tesoro mediante opportuni stanziamenti nei relativi bilanci salvo ad apportare le corrispondenti diminuzioni in quello dei lavori pubblici per la sovvenzione prima dovuta al concessionario dei tronchi ferroviari ora riscattati.
Testo in vigore dal 19 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
