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[1]Al Governo del Re e' data ogni opportuna facolta' per l'effettuazione del riscatto di cui all'art. In pendenza del collaudo definitivo dei due tronchi dati in concessione piena e della liquidazione dell'indennita' di riscatto, il Governo e' autorizzato a continuare a corrispondere al concessionario ed alla sub-concessionaria a titolo di provvisionale sull'indennita' stessa e salvo conguaglio, la sovvenzione finora pagata per i suindicati tronchi di ferrovia.
[2]Presi in consegna i tre tronchi ferroviari di cui all'art. 1, insieme alla relativa dotazione di materiale mobile e di esercizio, decorrera' a favore del concessionario e della sub-concessionaria l'interesse legale del 5% sulle somme che risulteranno dovute agli stessi a titolo d'indennita' di riscatto, nonche' pel valore di acquisto del materiale mobile e di esercizio, a norma dell'articolo precedente.
[3]Per le deficienze che risulteranno accertate nella costruzione dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone, nonche' per quelle dipendenti da non regolare manutenzione dei tronchi stessi e rispettive dipendenze, ed infine per quelle relative alla buona conservazione del materiale rotabile e di esercizio, in dotazione dei detti tronchi non compete alcun premio ne' al concessionario ne' alla sub-concessionaria dell'esercizio sulla corrispondente spesa la quale non va percio' portata per tale parte in aumento del costo di costruzione e della spesa di fornitura dei detti materiali.
Testo in vigore dal 19 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
