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[1]La sub-concessionaria dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone e' tenuta a consegnare in tempo utile il materiale rotabile e d'esercizio nella quantita' e qualita' risultanti dai rispettivi inventari in regolare stato di manutenzione salvo in caso contrario ad addebitarle le spese per le eventuali riparazioni.

[2]La sub-concessionaria deve pure consegnare a prezzo di stima i materiali di scorta e consumo che a giudizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno riconosciuti utili all'esercizio, asportando i materiali rimanenti.

[3]Per le eventuali divergenze circa le questioni di cui ai due comma precedenti la definizione sara' deferita a giudizio d'arbitri.

[4]Non sara' corrisposto il corrispettivo di riscatto se non dopo che sara' avvenuta la liquidazione di tutti i crediti dell'Amministrazione dello Stato a titolo di partecipazione ai prodotti della ferrovia, di tasse erariali e simili; di quelli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo di esercizio dei detti tronchi a titolo di uso delle stazioni comuni di esercizio di esse di nolo o scambio di materiale rotabile e di altre analoghe prestazioni fatte dell'eventuale corrispettivo per deficiente manutenzione del tronco Lucca-Bagni di Lucca di cui al precedente articolo nonche' delle somme vincolate a norma della convenzione 4 gennaio 1912 approvata con R. decreto 22 febbraio 1912, n. 229.

Testo in vigore dal 19 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;864~art5 · fonte del testo