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[1]Il personale stabile ed in prova addetto all'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Bagni di Lucca, Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone che si trovava in servizio della sub-concessionaria dei tronchi stessi all'11 gennaio 1913, passa coll'11 luglio 1913 alla dipendenza dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, purche' abbia i requisiti fisici stabiliti dalla detta Amministrazione per le visite di revisione e soddisfi alle altre condizioni richieste dal vigente regolamento per l'ammissione in servizio del personale delle ferrovie dello Stato, fatta eccezione dei limiti di eta' e salvo il disposto dell'alinea seguente.
[2]Sono esclusi dal passaggio gli agenti aventi qualifica che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, e' assimilabile a gradi superiore al nono della tabella graduatoria organica delle ferrovie stesse a meno che accettino una qualifica di grado inferiore all'8°. Sono pure esclusi gli agenti resisi dimissionari od esonerati dal servizio dalle Societa' gia' esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, e dalle ferrovie dello Stato, e quelli che, secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione ferroviaria di Stato hanno raggiunto i limiti di eta' pel collocamento a riposo di ufficio.
[3]Dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato saranno stabiliti per ciascun agente la qualifica della tabella graduatoria e lo stipendio o la paga, con la relativa decorrenza agli effetti dei successivi aumenti.
Testo in vigore dal 19 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
