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[1]All'atto della promulgazione della presente legge, gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi (categoria fuochisti) passeranno a far parte, col proprio grado ed anzianita', del ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi (categoria meccanici).

[2]I capi fuochisti di prima classe, gia' inscritti nel quadro di avanzamento per sottotenente del Corpo Reale equipaggi (categoria fuochisti), conserveranno il diritto all'iscrizione nel quadro per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi (categoria meccanici).

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Leonardi-Cattolica - Tedesco.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;647~art16 · fonte del testo