Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ai sottufficiali e sottocapi che costituiscono il ruolo separato di cui l'art. 13, e che non avendo diritto a pensione intendessero di lasciare il servizio, sara' concessa, all'atto del loro congedamento, una indennita' diL. 600, se avranno compiuto sei anni di effettivo servizio nel Corpo Reale equipaggi, e L. 100 per ogni anno di servizio in piu', senza superare in ogni caso la somma massima di L. 2000 pari alla gratificazione prevista dall'art. 6 della legge 27 giugno 1901, n. 276.
tolto: Tale indennita' non e' cumulabile con quella del citato art. 6 della legge stessa; pero' il sottufficiale o il sottocapo potra' optare per il trattamento piu' favorevole.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;647~art15 · fonte del testo