Art. 5 (Approvazione)
[1]Con decreto Reale sara' dichiarato il giorno in cui dovra' considerarsi cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra, e saranno determinate le modalita' per il passaggio allo stato di pace.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 settembre 1920.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Sforza - Rossi - Fera - Facta - Meda - Bonomi - Sechi - Croce - Peano - Micheli - Alessio - Labriola - Pasqualino-Vassallo - Raineri.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
