Dall'entrata in vigore del presente trattato, l'Austria si impegna, per quanto la concerne, a far profittare di pieno diritto le Potenze alleate e associate e i loro sudditi dei diritti e vantaggi di ogni specie da essa o dall'antica Monarchia austro-ungarica concessi, dopo il 28 luglio 1914 e fino all'entrata in vigore del presente trattato, in forza di trattati, convenzioni od accordi, a Stati non belligeranti o a sudditi di tali Stati, finche' questi trattati, convenzioni ed accordi resteranno in vigore per l'Austria.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art246 · fonte del testo