[1]Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la legislazione austriaca dovra' essere modificata e dovra' essere mantenuta dal Governo austriaco in conformita' con questa parte del presente trattato.

[2]Entro lo stesso termine, il Governo austriaco dovra' aver preso tutti i provvedimenti amministrativi o d'altro genere concernenti l'esecuzione delle disposizioni della presente parte.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art156 · fonte del testo