[1]Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la legislazione austriaca dovra' essere modificata e dovra' essere mantenuta dal Governo austriaco in conformita' con questa parte del presente trattato.
[2]Entro lo stesso termine, il Governo austriaco dovra' aver preso tutti i provvedimenti amministrativi o d'altro genere concernenti l'esecuzione delle disposizioni della presente parte.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
