[1]Entro due mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati cui e' trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica e ciascuno degli Stati che sono sorti dallo smembramento di essa, inclusa l'Austria, dovra', se non lo abbia gia' fatto, apporre il bollo del proprio Governo sui titoli di vario genere rappresentanti il debito pubblico di guerra del cessato Governo austriaco, espresso in titoli, costituito nelle forme legali prima del 31 ottobre 1918 ed esistente nei rispettivi territori.

[2]I titoli cosi' contrassegnati saranno ritirati e sostituiti con certificati si terra' nota dei loro numeri caratteristici e i titoli ritirati, insieme con i documenti giustificativi dell'operazione, saranno inviati alla Commissione delle riparazioni.

[3]Il fatto di aver contrassegnato e sostituito i titoli con dei certificati; alle condizioni stabilite in questo articolo non implichera' per lo Stato l'obbligo di assumere o di riconoscere con cio' un onere qualsiasi, a meno che questo significato preciso fosse attribuito dallo Stato stesso alle operazioni predette.

[4]Gli Stati predetti, eccettuata l'Austria, saranno liberati da ogni responsabilita' relativa al debito di guerra del cessato Governo austriaco, ovunque si trovino i possessori di tale debito, ma ne' i Governi degli Stati suddetti, ne' i loro sudditi avranno in alcun caso rivalsa di alcun genere contro alcun altro Stato, inclusa l'Austria, in dipendenza dei titoli di debito di guerra che appartengono a loro o ai loro sudditi.

[5]Il debito di guerra del cessato Governo austriaco, che prima della firma del presente trattato apparteneva a sudditi o a Governi di Stati diversi da quelli ai quali sono attribuiti territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, sara' a carico esclusivo dell'Austria, e nessuno degli altri Stati predetti sara' responsabile per alcuna parte di esso.

[6]Le disposizioni di questo articolo non si applicheranno ai titoli dell'antico Governo austriaco, da esso depositato presso la Banca austro-ungarica a garanzia della carta-moneta della detta Banca.

[7]L'Austria sara' sola responsabile per ogni altra obbligazione dell'antico Governo austriaco, contratta durante la guerra in forma diversa da quella di titoli di prestito, buoni del tesoro o altri titoli e di carta-moneta, di cui e' fatta tassativamente menzione negli articoli del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art205 · fonte del testo