[1]Le questioni concernenti i sudditi dell'antico Impero d'Austria e i sudditi austriaci, i loro beni, diritti o privilegi, che non fossero regolate nel presente trattato o in quello che disciplinera' alcuni immediati rapporti fra gli Stati ai quali e' trasferita parte dei territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, saranno oggetto di speciali convenzioni fra gli Stati interessati, compresa l'Austria. Queste convenzioni non dovranno in alcun modo contraddire alle disposizioni del presente trattato.

[2]A questo fine e' convenuto che entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente trattato si terra' una conferenza fra i Delegati delle Potenze interessate.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art265 · fonte del testo