Se un tribunale competente ha pronunciato o pronuncia una sentenza in una controversia prevista dalle sezioni III, IV, V e VII, e se questa sentenza non e' conforme alle disposizioni dei detti articoli o regolamenti, la parte che avra' subito per tale fatto un pregiudizio avra' diritto a una riparazione che sara' determinata dal Tribunale arbitrale misto. Su domanda del suddito di una Potenza alleata o associata, la riparazione predetta potra', quando sia possibile, essere effettuata dal tribunale arbitrale misto, rimettendo le parti nella situazione in cui erano prima delle sentenze pronunciate dal tribunale dell'antico Impero d'Austria.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art257 · fonte del testo