[1]Senza pregiudizio della rinuncia ai propri diritti, che l'Austria fa in nome proprio e dei propri sudditi, a termine di altre disposizioni del presente trattato, la Commissione delle riparazioni potra', entro un anno dell'entrata in vigore del presente trattato, esigere che l'Austria acquisti tutti i diritti e interessi dei propri sudditi, in qualunque impresa di utilita' pubblica o concessione, in Russia, in Turchia, in Germania, in Ungheria o in Bulgaria, o nei possedimenti e dipendenze dei detti Stati, o su qualunque territorio che, avendo gia' appartenuto all'Austria o ai suoi alleati, debba essere trasferito dall'Austria o dai suoi alleati, o amministrato da un mandatario in virtu' di un trattato conchiuso con una Potenza alleata o associata. L'Austria dovra', d'altra parta, trasferire alla Commissione delle riparazioni, entro sei mesi da tale domanda, tutti i diritti ed interessi di tal genere ed ogni simile diritto e interesse che l'antico o l'attuale Stato austriaco possegga in nome proprio.

[2]L'Austria sopportera' l'onere di indennizzare i suoi sudditi cosi' spossessati, e la Commissione delle riparazioni porra' a credito dell'Austria, in conto delle somme dovute a titolo di riparazione, le somme corrispondenti al valore dei diritti e degli interessi trasferiti, come sara' determinato dalla Commissione medesima. L'Austria, dovra', entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, comunicare alla Commissioni delle riparazioni l'elenco di tutti i diritti ed interessi in questione, gia' acquisiti, eventuali o non ancora esercitati, e rinunciera' a favore delle Potenze alleato e associate, in proprio nome ed a nome dei propri sudditi, a tutti i diritti gli interessi suddetti, che non fossero stati compresi nell'elenco.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art211 · fonte del testo