[1]Le sentenze pronunziate dai tribunali di una Potenza alleata o associata, quando questi tribunali sono competenti secondo il presente trattato, saranno considerate in Austria come aventi autorita' di cosa giudicata e vi saranno eseguite senza bisogno di exequatur.

[2]Se una sentenza e' stata pronunciata o un provvedimento esecutivo e' stato disposto, in qualunque materia, da un'autorita' giudiziaria dell'antico Impero d'Austria contro un suddito dei Paesi alleati o associati, o contro una societa' o un'associazione in cui uno di questi sudditi era interessato, relativamente a una istanza di fronte alla quale ii suddito, la societa' o l'associazione predetta non abbiano potuto difendersi, il suddito alleato o associato che avra' subito per cio' un pregiudizio potra' ottenere una riparazione, che sara' determinata dal Tribunale arbitralo misto previsto alla sezione VI.

[3]Su domanda del suddito di una Potenza alleata o associata, la riparazione predetta potra' essere effettuata per decisione del Tribunale arbitrale misto, quando sia possibile, rimettendo le parti nella condizione in cui erano prima del giudizio reso dal tribunale austriaco.

[4]La riparazione predetta potra' del pari essere ottenuta presso il medesimo tribunale dai sudditi dello Potenze alleate o associate che hanno subito un danno in conseguenza di provvedimenti giudiziari disposti nei territori invasi o occupati, se non sono stati indennizzati altrimenti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art254 · fonte del testo