Gli aerodromi stabiliti in Austria e aperti al traffico publico nazionale saranno aperti alle aeronavi delle Potenze alleate e associate, vi saranno trattate in condizioni di perfetta eguaglianza con le aeronavi austriache, per quanto concerne le tasse di ogni specie, comprese le tasse di atterramento e di aggiustamento.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art278 · fonte del testo