Con riserva delle presenti disposizioni, il diritto di passaggio, di transito e di atterramento, previsto dagli articoli 276, 277 e 278, e' subordinato all'osservanza dei regolamenti che l'Austria potra' stimar necessario di emanare, essendo inteso che tali regolamenti saranno applicati senza distinzione alle aeronavi austriache e a quelle dei Paesi alleati e associati.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art279 · fonte del testo