L'Austria si impegna ad adottare provvedimenti atti ad assicurare che tutte le aeronavi austriache sorvolanti sul proprio territorio si conformeranno alle regole sui fuochi e segnali, alle regole dello spazio aereo e a quelle del traffico aereo sugli aerodromi o in vicinanza dei medesimi, come sono stabilite nella convenzione conchiusa tra le Potenze alleate e associate circa la navigazione aerea.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art282 · fonte del testo