[1]I compiti dell'Ufficio internazionale del lavoro comprenderanno la raccolta e la distribuzione di ogni informazione relativa alla disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro, in specie lo studio delle questioni da sottoporre alla conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali e l'esecuzione di inchieste speciali disposte dalla Conferenza.

[2]L'Ufficio preparera' l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza.

[3]Adempira', secondo le disposizioni di questa parte del presente trattato, gli obblighi che gli incombono in relazione a qualsiasi divergenza internazionale.

[4]Redigera' e pubblichera' in francese, in inglese e in qualsiasi altra lingua che il Consiglio di amministrazione riterra' opportuno, un bollettino dedicato allo studio delle questioni d'interesse internazionale relative all'industria e al lavoro.

[5]Avra', in generale, oltre le funzioni indicate dal presente articolo, quelle altre facolta' e quegli altri obblighi che la Conferenza stimera' opportuno di assegnargli.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art341 · fonte del testo