[1]L'Ufficio internazionale del lavoro sara' sotto la direzione di un Consiglio d'amministrazione composto di ventiquattro persone designate secondo le disposizioni seguenti.
[2]Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro sara' composto di:
[3]dodici persone rappresentanti i Governi;
[4]sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i padroni;
[5]sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i lavoratori.
[6]Delle dodici persone rappresentanti i Governi, otto saranno nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e quattro dai Membri designati a questo fine dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli otto membri predetti.
[7]Le eventuali contestazioni circa la determinazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale saranno risolute dal Consiglio dalla Societa' delle Nazioni.
[8]Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione durera' tre anni. Il Consiglio, salvo l'approvazione della Conferenza, avra' facolta' di provvedere ai seggi vacanti e di risolvere le altre questioni della stessa specie.
[9]Il Consiglio d'amministrazione eleggera' periodicamente un presidente fra i propri membri e stabilira' il proprio regolamento e la data delle proprie riunioni. Ogni volta che almeno dieci membri del Consiglio presentino apposita domanda scritta, dovra' essere tenuta una sessione speciale.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
