[1]Ciascun Membro potra' presentare un reclamo all'Ufficio internazionale del lavoro contro un altro Membro che, a parer suo, non assicuri in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione da entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti.

[2]Il Consiglio d'amministrazione, se lo stima opportuno, prima di riferire la questione a una Commissione di inchiesta secondo la procedura seguente, potra' mettersi in rapporto con il Governo interessato, nel modo indicato all'articolo 354.

[3]Se il Consiglio d'amministrazione non ritiene necessario comunicare il reclamo al Governo posto in causa, o se, dopo la comunicazione, non e' pervenuta una risposta soddisfacente entro un termine adeguato, il Consiglio potra' chiedere la nomina di una Commissione d'inchiesta, per esaminare la questione e riferire al riguardo.

[4]La stesa procedura potra' essere iniziata dal Consiglio, sia d'ufficio, sia in seguito al reclamo di uno dei delegati alla Conferenza.

[5]Quando una vertenza sorta in applicatone dell'articolo 355 e del presente articolo sara' portata davanti al Consiglio, il Governo chiamato in causa, se non ha gia' un rappresentante in seno al Consiglio, avra' il diritto di designare un delegato per prendere parte alle sue deliberazioni relative alla detta vertenza. La data in cui le discussioni devono aver luogo sara' notificata in tempo utile al Governo messo in causa.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art356 · fonte del testo