[1]Ogni progetto che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccogliera' la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, potra' formare oggetto di una convenzione speciale fra quei Membri dell'organizzazione permanente che lo desiderino.

[2]Ogni convenzione speciale di questa specie dovra' essere comunicata dai Governi degli Stati interessati al segretario generale della Societa' delle Nazioni, che la fara' registrare.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art352 · fonte del testo