[1]La Conferenza determinera' la propria procedura; eleggera' il presidente e potra' nominare Commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto.

[2]La semplice maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti decidera' in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito da questa parte del presente trattato.

[3]Nessuna votazione e' valida se il numero dei voti espressi e' inferiore alla meta' del numero dei delegati presenti alla sessione.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art348 · fonte del testo