[1]La Conferenza determinera' la propria procedura; eleggera' il presidente e potra' nominare Commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto.
[2]La semplice maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti decidera' in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito da questa parte del presente trattato.
[3]Nessuna votazione e' valida se il numero dei voti espressi e' inferiore alla meta' del numero dei delegati presenti alla sessione.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
