Gli emendamenti a questa parte del presente trattato, approvati dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, diverranno esecutivi quando saranno ratificati dagli Stati i cui rappresentanti formano il Consiglio esecutivo della Societa' delle Nazioni e dai tre quarti dei Membri della Societa'.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art367 · fonte del testo