Se, entro un conveniente termine, lo Stato posto in causa non presenta alcuna dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio d'amministrazione, quest'ultimo avra' il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto e, se e' stata fatta, la risposta inviata.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
