Il Governo inadempiente puo' in qualunque tempo informare il Consiglio d'amministrazione di avere preso i provvedimenti necessari per conformarsi, sia alle proposte della Commissione d'inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, e puo' chiedere al Consiglio di far costituire, a cura del segretario generale della Societa' delle Nazioni, una Commissione d'inchiesta per verificare le sue asserzioni. In questo caso saranno applicate le disposizioni degli articoli 357, 358, 359, 360,362 e 363, e se il rapporto della Commissione d'inchiesta o la decisione della Corte permanente di giustizia internazionale fossero favorevoli al Governo inadempiente, gli altri Governi dovranno subito revocare i provvedimenti di ordine economico presi contro di esso.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art365 · fonte del testo