[1]La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redigera' un rapporto contenente le sue constatazioni su tutte le circostanze di fatto che permettono di precisare la portata della contestazione e le proposte che credera' di dover formulare circa i provvedimenti da prendere, per dare soddisfazione al Governo reclamante, e circa i termini in cui questi provvedimenti dovranno essere presi.
[2]Il rapporto indichera' altresi', occorrendo, le sanzioni di ordine economico, che la Commissione giudichera' opportune contro il Governo posto in causa e di cui le sembrasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
