[1]La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redigera' un rapporto contenente le sue constatazioni su tutte le circostanze di fatto che permettono di precisare la portata della contestazione e le proposte che credera' di dover formulare circa i provvedimenti da prendere, per dare soddisfazione al Governo reclamante, e circa i termini in cui questi provvedimenti dovranno essere presi.

[2]Il rapporto indichera' altresi', occorrendo, le sanzioni di ordine economico, che la Commissione giudichera' opportune contro il Governo posto in causa e di cui le sembrasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art359 · fonte del testo