[1]Il Segretariato generale della Societa' dalle Nazioni comunichera', il rapporto della Commissione d'inchiesta a ciascuno dei Governi interessati nella controversia e ne' assicurera' la pubblicazione.
[2]Ciascuno dei Governi interessati dovra' comunicare al segretario della Societa' delle Nazioni, nel termine di un mese, se accetta o no le proposte contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale della Societa' delle Nazioni.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
