[1]Il Segretariato generale della Societa' dalle Nazioni comunichera', il rapporto della Commissione d'inchiesta a ciascuno dei Governi interessati nella controversia e ne' assicurera' la pubblicazione.

[2]Ciascuno dei Governi interessati dovra' comunicare al segretario della Societa' delle Nazioni, nel termine di un mese, se accetta o no le proposte contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale della Societa' delle Nazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art360 · fonte del testo