[1]Usa convenzione speciale stabilira' le condizioni di rimborso in moneta austriaca, delle spese eccezionali di guerra anticipate, durante la guerra, territori dell'antica Monarchia austro-ungarica trasferiti all'Italia, o dalle collettivita' pubbliche dei detti territori, per conto della Monarchia, a termini della sua legislazione, in specie per assegni alle famiglie dei richiamati, requisizioni, alloggi militari, sovvenzioni ai profughi.

[2]Sara' tenuto conto all'Austria, nella determinazione di queste somme, della parte per la quale i detti territori avrebbero contribuito, di fronte all'Austria-Ungheria, a tali rimborsi, nella proporzione in cui essi contribuirono, nel 1913, alle entrate della Monarchia.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art38 · fonte del testo