Sara' provveduto per convenzioni speciali tra l'Austria e ciascuno degli Stati a cui sono trasferiti territori dell'antico Impero d'Austria o che sono sorti dallo smembramento dell'antica Monarchia austro-ungarica, al regolamento pegli interessi degli abitanti, dei territori trasferiti, in specie per quanto concerne i diritti civili, il commercio e l'esercizio delle professioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art94 · fonte del testo