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[1]Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dell'articolo 11 sono tenuti ad inviare alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione competente pel territorio, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge:

[2]1° l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

[3]2° le generalita' degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido e' inscritto.

[4]Le denuncie, di cui al presente articolo, dovranno essere ripetute entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

[5]I violatori della presente norma saranno puniti con un'ammenda da 100 a 1000 lire.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art14 · fonte del testo