Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtu' di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di sei mesi per gli operai e di dodici mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art15 · fonte del testo