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I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtu' di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di sei mesi per gli operai e di dodici mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art15 · fonte del testo