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Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi secondo le determinazioni del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'accordo col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra fino a tanto che questo esistera'.
Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008
