Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1945 al 22 dicembre 2008. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a cio' direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito ai competenti organi del collocamento, sono puniti con una ammenda di L. 10 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.
tolto: Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, e' punito con la detenzione fino a sei mesi indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art18 · fonte del testo