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[1]Gli invalidi, i quali aspirano ad essere inscritti nel ruolo provinciale istituito presso gli uffici di collocamento, dovranno presentare, all'atto della domanda di inscrizione, su richiesta della competente rappresentanza:

[2]1° il libretto di pensione privilegiata di guerra o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido e' provvisto e la categoria e la voce dell'invalidita' da cui e' colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidita' agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

[3]2° tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

[4]3° una dichiarazione di un ufficiale sanitario, debitamente legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidita' e per le sue condizioni di salute, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art4 · fonte del testo