Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008. 263 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nella ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si renderanno vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate e negli Istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni, e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilita' per riduzioni di organico, dovra' essere data la precedenza agli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi, e, qualora si tratti di posti da assegnare per concorso, che abbiano conseguito l'idoneita', sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti o frazione di dieci per gli impieghi amministrativi e di ragioneria e la proporzione rispettivamente del 10 e del 20 per cento per gli impieghi d'ordine e per i posti di subalterni.
tolto: Eguale precedenza sara' data agli invalidi per i posti di avventiziato o di straordinariato eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.
tolto: Su istanza degli invalidi o mutilati inscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi potranno essere annullati i provvedimenti di assunzione del personale presso le pubbliche Amministrazioni, presso le Amministrazioni provinciali o comunali e presso gli Istituti soggetti a vigilanza governativa, non conformi alle disposizioni del presente articolo.
tolto: Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtu' del presente articolo, il limite di eta' per l'ammissione agli impieghi e' protratto sino al compimento del 39° anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art8 · fonte del testo