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[1]L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalido stesso in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

[2]Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, fino a tanto che questo esistera', sara' determinata la composizione del Collegio medico provinciale, del quale fara' sempre parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra.

[3]La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza dei mutilati e invalidi di guerra.

[4]Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche Amministrazioni, ai termini dell'art. 8, il Collegio medico sara' nominato dal ministro competente.

[5]Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilira' i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei Collegi medici.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art5 · fonte del testo