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[1]Gli organi incaricati del collocamento degli invalidi trasmetteranno entro il giorno 4 di ogni mese, alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza dei mutilati, un prospetto numerico, in triplice copia, degli invalidi inscritti alla fine del mese precedente come non occupati. In tale prospetto numerico gli inscritti come disoccupati alla fine di ogni mese saranno raggruppati per qualifiche lavorative e professionali.

[2]La rappresentanza provinciale trasmettera' immediatamente una copia del prospetto alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione ed un'altra all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art7 · fonte del testo