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[1]Le disposizioni dell'articolo 8 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato, nei quali le ammissioni di invalidi rimangono limitate alle qualifiche indicate nella tabella annessa al regolamento in applicazione della legge n. 481 del 25 marzo 1917, ferme restando, per tali qualifiche, le proporzioni complessive stabilite nella tabella stessa, nonche' le norme di assunzione contenute nell'art. 70 dello stesso regolamento.

[2]Analoghe disposizioni potranno essere adottate con decreto Reale per il personale delle ferrovie concesse all'industria privata.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art9 · fonte del testo