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[1]Il Governo e' autorizzato a trattare per la concessione dei tronchi di completamento della ferrovia Aulla-Lucca indipendentemente dal limite massimo di sovvenzione stabilito nell'art. L'atto di concessione dovra' essere approvato per legge.

[2]Non facendosi luogo alla concessione entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, sara' provveduto alla costruzione dei tronchi stessi a cura diretta dello Stato.

Testo in vigore dal 22 agosto 1911 al 3 settembre 1913

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;848~art6 · fonte del testo