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[1]Il Governo e' autorizzato a trattare per la concessione dei tronchi di completamento della ferrovia Aulla-Lucca indipendentemente dal limite massimo di sovvenzione stabilito nell'art. L'atto di concessione dovra' essere approvato per legge.

[2]Non facendosi luogo alla concessione entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, sara' provveduto alla costruzione dei tronchi stessi a cura diretta dello Stato. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 giugno 1913, n. 864

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La L. 29 giugno 1913, n. 864 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "E' prorogato sino al 31 dicembre 1913 il termine stabilito nell'art. 6 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione all'industria privata, dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, da Castelnuovo di Garfagnana a Monzone".

Testo in vigore dal 3 settembre 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1913

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1911 al 3 settembre 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 giugno 1913, n. 864

    La L. 29 giugno 1913, n. 864 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "E' prorogato sino al 31 dicembre 1913 il termine stabilito nell'art. 6 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione all'industria privata, dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, da Castelnuovo di Garfagnana a Monzone".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-21;848~art6 · fonte del testo