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[1]Il Governo e' autorizzato a trattare per la concessione dei tronchi di completamento della ferrovia Aulla-Lucca indipendentemente dal limite massimo di sovvenzione stabilito nell'art. L'atto di concessione dovra' essere approvato per legge.
[2]Non facendosi luogo alla concessione entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, sara' provveduto alla costruzione dei tronchi stessi a cura diretta dello Stato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 giugno 1913, n. 864
1La L. 29 giugno 1913, n. 864 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "E' prorogato sino al 31 dicembre 1913 il termine stabilito nell'art. 6 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione all'industria privata, dei tronchi centrali della ferrovia Aulla-Lucca, da Castelnuovo di Garfagnana a Monzone".
Testo in vigore dal 3 settembre 1913 al 22 dicembre 2008
