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[1]In esecuzione di quanto e' disposto nell'articolo precedente, il Governo ha facolta', con decreti Reali, di trasportare nel bilancio della marina i fondi stanziati e tuttora disponibili negli stati di previsione dell'esercizio 1909-910 per i servizi che saranno concentrati nel Ministero medesimo e di modificare e spostare i corrispondenti organici senza aumentare il numero complessivo dei funzionari e la spesa pel personale.
[2]E' vietato di proporre trasporti di fondi tra i capitoli riguardanti i servizi della marina mercantile e quelli riguadanti la marina militare.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1910.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Sonnino - Bettolo - Rubini - Di Sant'onofrio - Luzzatti.
[7]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1910 al 24 luglio 1910
