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[1]In esecuzione di quanto e' disposto nell'articolo precedente, il Governo ha facolta', con decreti Reali, di trasportare nel bilancio della marina i fondi stanziati e tuttora disponibili negli stati di previsione dell'esercizio 1909-910 per i servizi che saranno concentrati nel Ministero medesimo e di modificare e spostare i corrispondenti organici senza aumentare il numero complessivo dei funzionari e la spesa pel personale.

[2]E' vietato di proporre trasporti di fondi tra i capitoli riguardanti i servizi della marina mercantile e quelli riguadanti la marina militare.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1910.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Sonnino - Bettolo - Rubini - Di Sant'onofrio - Luzzatti.

[7]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1910 al 24 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-01-02;2~art2 · fonte del testo