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[1]In esecuzione di quanto e' disposto nell'articolo precedente, il Governo ha facolta', con decreti Reali, di trasportare nel bilancio della marina i fondi stanziati e tuttora disponibili negli stati di previsione dell'esercizio 1909-910 per i servizi che saranno concentrati nel Ministero medesimo e di modificare e spostare i corrispondenti organici senza aumentare il numero complessivo dei funzionari e la spesa pel personale. 1

[2]E' vietato di proporre trasporti di fondi tra i capitoli riguardanti i servizi della marina mercantile e quelli riguadanti la marina militare.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1910.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Sonnino - Bettolo - Rubini - Di Sant'onofrio - Luzzatti.

[7]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 luglio 1910, n. 397

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La L. 7 luglio 1910, n. 397 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La facolta' concessa al Governo dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1910, n. 2, per l'unificazione dei servizi marittimi, di avvalersi di decreti Reali per trasportare nel bilancio della marina i fondi stanziati nell'esercizio 1909-910 per i servizi che saranno concentrati nel Ministero medesimo, e' estesa all'esercizio 1910-911".

Testo in vigore dal 24 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 1910

Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1910 al 24 luglio 1910.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 luglio 1910, n. 397

    La L. 7 luglio 1910, n. 397 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La facolta' concessa al Governo dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1910, n. 2, per l'unificazione dei servizi marittimi, di avvalersi di decreti Reali per trasportare nel bilancio della marina i fondi stanziati nell'esercizio 1909-910 per i servizi che saranno concentrati nel Ministero medesimo, e' estesa all'esercizio 1910-911".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;2~art2 · fonte del testo