Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In esecuzione di quanto e' disposto nell'articolo precedente, il Governo ha facolta', con decreti Reali, di trasportare nel bilancio della marina i fondi stanziati e tuttora disponibili negli stati di previsione dell'esercizio 1909-910 per i servizi che saranno concentrati nel Ministero medesimo e di modificare e spostare i corrispondenti organici senza aumentare il numero complessivo dei funzionari e la spesa pel personale. 1
[2]E' vietato di proporre trasporti di fondi tra i capitoli riguardanti i servizi della marina mercantile e quelli riguadanti la marina militare.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1910.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Sonnino - Bettolo - Rubini - Di Sant'onofrio - Luzzatti.
[7]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 luglio 1910, n. 397
1La L. 7 luglio 1910, n. 397 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La facolta' concessa al Governo dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1910, n. 2, per l'unificazione dei servizi marittimi, di avvalersi di decreti Reali per trasportare nel bilancio della marina i fondi stanziati nell'esercizio 1909-910 per i servizi che saranno concentrati nel Ministero medesimo, e' estesa all'esercizio 1910-911".
Testo in vigore dal 24 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
