Art. 4 (Convenzione)
Il sindaco del comune di Materia debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con le citate deliberazioni 14 settembre e 27 ottobre 1909, approvate il 27 novembre dello stesso anno e rappresentato alla stipulazione del presente atto dal professore cavaliere Nicola Festa giusta la citata procura speciale in data 7 giugno 1910, cede al Governo l'uso perpetuo, pieno e gratuito dei locali ove il R. Museo «Domenico Ridola», possa convenientemente collocarsi; detti locali sono provvisoriamente quelli situati nel palazzo del R. Liceo «Emanuele Duni», in via Liceo, senza numero civico, composto di quattro vani, meglio indicati nella pianta allegata al presente contratto e contrassegnati con la lettera E, con l'espressa condizione che esse debbano servire di sede pel Museo e che siano restituiti al Comune con tutti i miglioramenti nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 3.
Testo vigente dal 25 febbraio 1911
