Concernente la cessione allo Stato del museo Ridola in Matera
Art. 3 (Convenzione)
Ma siffatta donazione e' sottoposta alle condizioni e clausole tassative che seguono e che dal donatario espressamente e liberamente sono consentite:
- a)il Museo non dovra' mai per qualsiasi motivo o ragione essere per niente amosso dalla citta' di Matera, ove, per lustro e decoro, e' destinato in perpetuo a rimanere: spiegandosi che siffatta esplicita condizione e' tale che - senza di essa - la presente donazione non avrebbe avuto luogo ed effetto;
- b)quando il Governo si trovasse nella necessita' di non piu' continuare a tenere nella detta citta' il Museo, esso passera' in proprieta' del comune di Matera, senza che il Governo possa distrarne oggetto alcuno, non solo fra quelli che ne fanno parte attualmente, ma fra quegli altri che posteriormente vi si fossero aggiunti;
- c)al Museo donato rimane in perpetuo il nome del suo fondatore «Domenico Ridola» senza che sia lecito, comunque, di variarlo o di mutarlo, salvo l'aggiunta della qualifica di R. Museo;
- d)la direzione onoraria del Museo rimane affidata, per patto espresso, al donante, onorevole Domenico Ridola, per tutta la sua vita;
- e)una Giunta di vigilanza presieduta dal sindaco pro-tempore di Matera e composta di quattro membri nominati ogni tre anni dal Consiglio comunale, da scegliersi uno fra i consiglieri del Comune, un secondo fra gli insegnanti, un terzo fra i magistrati, questo e quello residenti in Matera, e un quarto fra i professionisti, avra' cura non solo di attendere a che le condizioni apposte alla presenta donazione, siano col maggiore scrupolo osservate, ma dovra' vegliare altresi' a che non siano in qualsiasi modo distratti esemplari di oggetti, nel Museo raccolti;
- f)pel quale scopo avranno, tutti in collegio e ciascuno di essi separatamente, diritto di accedere nei locali del Museo e di verificare, con la scorta del catalogo, al presente contratto allegato, e di quelli per ulteriori acquisti, che si possano aggiungere, la esistenza, integrita' e genuinita' di quanto si appartiene o si possa e debba appartenere al Museo;
- g)lo Stato si obbliga di assumere in regolare servizio il signor Michele Bruno fu Francesco Paolo, attuale custode del Museo, includendolo nel ruolo organico dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti;
- h)il Governo si obbliga a provvedere all'aumento delle collezioni del Museo destinandovi nuovi oggetti, provenienti specialmente da scavi nel territorio di Matera.
Testo vigente dal 25 febbraio 1911
