Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1921 al 16 dicembre 2009. 659 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: L'articolo 3 del nostro decreto 11 marzo 1920, numero 270 e' cosi modificato: «il diritto supplementare, di cui all'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, e' aumentato:

tolto: a) per i biglietti di abbonamento del 100 per cento del prezzo degli abbonamenti stessi; la misura dell'aumento sara', pero' del 180 per cento per i biglietti di abbonamento validi per piu' di una linea urbana e del 160 per cento per quelli validi per una sola linea non eccedente i 10 chilometri.

tolto: b) per i biglietti (riscontri, tagliandi, contromarche, ecc.) per una sola corsa semplice o di andata e ritorno e per i biglietti (scontrini di spedizione, contromarche, riscontri, ecc.) per il trasporto di bagagli, cani e biciclette, non esclusi i biglietti e simili distribuiti nelle corse popolari, operaie ed altre analoghe: 1° di lire 0,20 per i biglietti e simili di prezzo non superiore a lire 0,25;

tolto: 2° di lire 0,40 per i biglietti e simili, il cui prezzo sia compreso fra centesimi 30 e 50 inclusi;

tolto: 3° di lire 0,60 per i biglietti e simili, il cui prezzo sia compreso tra centesimi 55 e 75 inclusi;

tolto: 4° di lire 0,80 per i biglietti e simili, il cui prezzo sia compreso tra centesimi 80 e una lira inclusi;

tolto: 5° e cosi' di seguito in ragione di centesimi 20 per ogni 25 centesimi o frazione di centesimi 25 di prezzo del biglietto.

tolto: E' in facolta' del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di ridurre, quando lo esigano le speciali condizioni delle singole reti, nella misura massima del 50 per cento gli aumenti di cui sopra per i biglietti e simili distribuiti sulle linee prettamente urbane e nelle corse discendenti delle funicolari in citta' aventi popolazioni inferiori ai 100.000 abitanti, sempreche' si tratti di biglietti il cui prezzo non sia superiore a 25 centesimi.

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: Per i biglietti gia' autorizzati dall'autorita' governativa di vigilanza e le cui condizioni di validita' non vengano in alcun modo modificate, e' data altresi' facolta' al predetto nostro ministro di concedere d'accordo con quello del tesoro, agevolazioni sugli aumenti di cui al presente articolo, nel limite massimo del 25 per cento degli aumenti stessi sempreche' trattisi di biglietti operai od a questi assimilabili rilasciati sia sotto forma di abbonamenti speciali a prezzo ridotto validi per la classe inferiore delle linee intercomunali, sia sotto forma di biglietti giornalieri, settimanali o mensili validi per i soli giorni feriali e per un determinato numero di corse giornaliere;

tolto: c) in aggiunta alle quote di cui alla lettera b) da applicarsi a tutti i trasporti in qualunque giorno ed ora effettuati, sono dovute per ogni biglietto e simili distribuiti:

tolto: 1° nei giorni festivi: un'addizionale alle quote stesse in misura eguale a quella delle ferrovie dello Stato, salvo che per i biglietti da 1 a 5 lire per i quali l'addizionale sara' di 20 centesimi per ogni lira o frazione di lira;

tolto: 2° tanto nei giorni festivi come nei feriali, limitatamente alle corse iniziantisi dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo: un'addizionale di centesimi 20.

tolto: Le dette quote addizionali sono dovute mediante rilascio di appositi biglietti anche per ogni utilizzazione nelle corse festive o notturne di biglietti di abbonamento, biglietti a serie, scontrini di ritorno e simili;

tolto: d) per quanto riguarda i servizi nella laguna di Venezia, di quote da stabilirsi di concerto fra i nostri ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

tolto: Agli effetti delle lettere a) e b) di cui al presente articolo per prezzo dei biglietti e simili si intende quello al netto delle tasse erariali e di bollo, nonche' del diritto supplementare di cui all'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775.

tolto: E' fatto obbligo agli esercenti di applicare gli aumenti di cui al presente articolo dal decimo giorno da quello della pubblicazione di questo decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e di versare all'Erario l'importo degli aumenti stessi, ancorche' non applicati o tardivamente applicati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1921-02-01;43~art5 · fonte del testo