Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1922 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Agli agenti ai quali, posteriormente al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, fossero stati eventualmente concessi dalle aziende, sotto qualunque forma, sussidi o indennita', a titolo di caro-viveri, in piu' di quelli stabiliti con il predetto decreto, spetta soltanto la differenza fra l'ammontare delle indennita' di cui al precedente articolo e l'ammontare delle maggiori concessioni fatte a titolo di caro viveri dalle aziende stesse.

tolto: Le aziende che avessero deliberato per il proprio personale sussidi facoltativi di caro viveri in misura superiore a quella stabilita all'art. 1, continueranno a corrisponderli invariati, senza alcun rimborso o concorso speciale per questo titolo, da parte dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-02-01;43~art2 · fonte del testo