Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1922 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli agenti ai quali, posteriormente al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, fossero stati eventualmente concessi dalle aziende, sotto qualunque forma, sussidi o indennita', a titolo di caro-viveri, in piu' di quelli stabiliti con il predetto decreto, spetta soltanto la differenza fra l'ammontare delle indennita' di cui al precedente articolo e l'ammontare delle maggiori concessioni fatte a titolo di caro viveri dalle aziende stesse.
tolto: Le aziende che avessero deliberato per il proprio personale sussidi facoltativi di caro viveri in misura superiore a quella stabilita all'art. 1, continueranno a corrisponderli invariati, senza alcun rimborso o concorso speciale per questo titolo, da parte dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-02-01;43~art2 · fonte del testo