Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009. 137 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Al personale ferroviario appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' concessa, in aggiunta alle indennita' stabilite dalle disposizioni in vigore, una nuova indennita' mensile di L. 100.
tolto: Al personale ammogliato o che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori od inabili al lavoro, e' inoltre assegnata una nuova indennita' mensile suppletiva in ragione diL. 0,85 giornaliere per ogni persona, compreso il coniuge.
tolto: Alle guardabarriere (donne) ed alle gerenti fermate e' assegnata, in luogo delle indennita' di cui ai precedenti comma, una nuova indennita' mensile di L. 15, quando il congiunto a cui sono appoggiate, percepisce l'indennita' di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, nella misura intera; in caso diverso, e' corrisposta una nuova indennita' mensile di L. 30.
tolto: Resta abrogato l'art. 13 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-09-23;1271~art1 · fonte del testo